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Comune di
Giffoni Sei Casali
Amministrazione Trasparente
Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

 

 Art. 13

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;


Art. 14

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

b) il curriculum;

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

 AGGIORNATO AL 3 dicembre 2024

Documenti allegati
 DocumentoTipokByte 
Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità del Sindaco eletto direttamente e dei Consiglieri Comunali - convalida degli elettipdf352
Presa d'atto della comunicazione della nomina dei componenti della Giunta Comunale e del Vice Sindacopdf339
atto di nomina vice sindaco francesco munnopdf140
atto di nomina assessore marco maddalopdf130
atto di nomina assossore pasquale vetromilepdf134
atto di nomina assessore Luigi Vitolopdf147
atto di nomina assessore Giuseppe Sicapdf78
decreto di nomina vice sindaco Cesaro dott. Antoniopdf422
compensi connessi alla caricadocx30
proclamazione eletti 12 giugno 2017pdf2994
delibera convalida eletti eletti 2017pdf979
proclamazione eletti 14 giugno 2022pdf1447
Insediamento del Consiglio Comunale - Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti. -pdf126
Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità dei Consiglieri Luigi Vitolo, Teresa Gallo, Massimiliano Dragone e Marco Maddalo. -pdf134
compensi connessi alla carica e rimborso spese di viaggiopdf73

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