Bilancio preventivo e consuntivo
DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Art. 29 Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonche' dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi. 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi albilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in formasintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso arappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la pienaaccessibilita' e comprensibilita'. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cuiall'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con leintegrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimodecreto legislativo n. 91 del 2011.