Accesso civico
Il Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97, pubblicato sulla G.U. n. 132 dell’08/06/2016, reca la disciplina “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
Con tale decreto denominato FOIA (Freedom of Information Act) viene introdotto un nuovo concetto di accesso civico che comporta per chiunque il diritto di accedere ai documenti, informazioni o dati in possesso della pubblica amministrazione.
Il nuovo testo dell’art. 5 (Accesso civico a dati e documenti) del Decreto Legislativo n.33/2013 è pertanto il seguente:
1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo di risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis”.
3. L’esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L’istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all’ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione o della trasparenza, ove l’istanza abbia d oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Omissis
Come presentare l’istanza: utilizzare l’apposito modulo e inviarlo:
• in allegato, via mail, all’indirizzo protocollo@pec.comune.giffoniseicasali.sa.it (indicando nell’oggetto: “Istanza di accesso civico”), allegando scansione di un documento d’identità valido;
• di persona, presentando allo sportello della sede centrale (Piazza Giovanni Paolo II) il modello cartaceo, allegando fotocopia di un documento d’identità valido
Responsabile della trasparenza
Il responsabile della trasparenza è il dott. Francesco Meola (vice Segretario comunale);
posta elettronica: affgen@pec.comune.giffoniseicasali.sa.it
Recapiti telefonici: 089.883210
Titolare del potere sostitutivo (di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241), attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta:
dott.ssa Gerardina Conti (Segretario Generale);
posta elettronica: protocollo@pec.comune.giffoniseicasali.sa.it
Recapiti telefonici: 089.883210